SINISTRI AUTOMOBILISTICI CON DECESSO - AVV.STEFANIA CITA
Nei sinistri automobilistici mortali, vi è sempre una somma di responsabilità, civile e penale.
La responsabilità è sempre a carico del conducente, a meno che questi non dimostri di avere tentato in tutti i modi di evitare l'impatto mortale. E' obbligato ad un risarcimento in denaro, può pattuire o lasciare l'incarico alla propria compagnia assicuratrice, qualora la somma dei danni stabiliti non super i massimali previsti dalla polizza. Tuttavia la parte di responsabilità penale non potrà mai essere derogata in quanto è esclusivamente a carico del conducente e dovrà risponderne in prima persona.
La responsabilità penale insorge se:
- la condotta stradale al momento dell'incidente accerti violazioni del codice penale e/o della strada,
- il sinistro è causa di danni gravi a persone,
- il sinistro è causa di omicidio colposo, doloso o preterintenzionale.
Di contro non vi è responsabilità penale se:
- il sinistro causa danni involontari ed esclusivamente alle cose,
- la causa è una calamità naturale, come frane, alluvioni, neve, ghiaccio, ecc,
- il fatto non costituisce reato.
Il reato di omicidio stradale contemplato nella legge 41 del 23.3.2017, si perfeziona a seguiio di sinistri mortali per una o più persone nei seguenti casi:
- guida in stato di ebbrezza,
- guida sotto effetto di alcool e/o stupefacenti,
- guida in un centro urbano ad una velocità doppia del consentito o superando un semaforo rosso o in seguito ad una manovra ad "U".
Le pene previste come da art. 589 bis, vanno da 5 a 12 anni di reclusione.
La legge 41 inasprisce le sanzioni penali già previste dalla vecchia legislazione (da 2 a 7 anni). In particolare prevedee i seguenti casi:
- se il tasso alcolemico è superiore ad 1,5 gr/lt, oppure
- se il conducente si trovi in stato di alterazione psico fisica indotta da sostanze psicotrope o stupefacenti.
In questi casi l'autore del delitto stradale rischia da 8 a 12 anni di reclusione, che si riducono a 5-10 in caso di ebbrezza alcolica media, cioè con una concentrazione tra 0,8 e 1,5 gr/lt.
In caso di omicidio plurimo la pena carceraria è innalzata fino a 18 anni, pena ridotta della metà se è accertata la concorsualità di colpa.
In caso di tentata fuga e omissione di soccorso, l'aggravante è di 1/3 del periodo di detenzione già previsto.
La legge 41 prevede inoltre la carcerazione anche in caso di lesioni gravi (da 6 mesi a 2 anni). Se aggravate dalla velocità del doppio consentito il periodo di carcerazione sale da 4 a 8 anni per danni che prevedono la guarigione in oltre 40 giorni, rischio di vita, indebolimento sensoriale permanente o amputazione di un arto.
Il tasso alcolemico alto inoltre innalza la reclusione fino a 4 anni.
In tutti i casi la revoca della patente è immediata e il diritto di guidare sarà riacquisito in:
- 5 anni in caso di lesioni;
- 10 anni in caso di omicidio semplice;
- 15 anni nei casi che prevedono aggravanti (alcol, velocità, guida pericolosa);
- 20 anni se il guidatore è già recidivo in termini di guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti;
- 30 anni se nel caso più grave viene aggiunta l'imputazione di tentata fuga.
In caso di lesioni semplici la revoca sarà di 10 anni se il guidatore è recidivo.
Esiste un fondo di garanzia per le vittime della strada, diretto dalla CONSAP (concessionaria servizi assicurativi) e atto a risarcire le vittime della strada nei seguenti casi:
- se l'incidente è stato procurato da un veicolo non identificato;
- se il veicolo risulta privo di copertura assicurativa, vengono compensati i danni a persone e cose per somme oltre i 500 €;
- se l'assicurazione non ha i mezzi per risarcire i danni.
AVV. STEFANIA CITA